Art. 1) Denominazione e sede legale
E’ costituita l’Associazione CAMERA CIVILE DEGLI AVVOCATI DI UDINE, con sede in Udine, Largo Ospedale Vecchio n. 1, presso l’Ordine degli Avvocati di Udine.
Art. 2) Scopi, finalità e durata
L’Associazione ha carattere apartitico e aconfessionale, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di:
a) promuovere in tutte le sedi l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della giustizia civile nell’interesse degli Utenti di quest’ultima, anche attraverso l’istituzione e l’organizzazione di Centri di risoluzione delle controversie;
b) tutelare e promuovere il ruolo, il prestigio ed il decoro dell’Avvocato civilista, valorizzandone funzioni e prerogative;
c) tutelare, in generale, il ruolo dell’Avvocatura nell’ambito di un’efficiente amministrazione della giustizia civile;
d) perseguire il costante miglioramento delle condizioni di lavoro degli iscritti e di tutti gli operatori;
e) promuovere e favorire ogni iniziativa utile ad un efficiente esercizio dell’attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e corsi;
f) diffondere, promuovere e sviluppare il rispetto delle norme di deontologia e correttezza professionale;
g) promuovere e favorire l’aggiornamento professionale degli iscritti in linea con le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense ed in coordinamento ed in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, con la Scuola Forense e con altri Ordini professionali;
h) promuovere il costante confronto e la collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, le Camere di Avvocati, le altre associazioni forensi, l’Autorità Giudiziaria, l’Osservatorio sulla Giustizia civile, i rappresentanti dei pubblici poteri, gli uffici pubblici sul territorio e gli altri Ordini professionali, con proposte ed iniziative nell’interesse del migliore funzionamento della giustizia civile;
i) promuovere e favorire il miglioramento dei rapporti e dei servizi con le Cancellerie e con gli uffici giudiziari in genere;
l) promuovere e sviluppare il confronto e la collaborazione tra Avvocati civilisti del Foro di Udine e tra questi e quelli di altri Fori.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3) Iscrizione
Possono chiedere l’ammissione alla Camera Civile di Udine gli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Udine i quali esercitino la professione, con continuità, in ambito civile.
Possono chiedere l’ammissione alla Camera Civile di Udine anche gli avvocati iscritti all’Albo Avvocati di altri Circondari, purché gli stessi esercitino la professione in ambito civile anche nel Circondario del Tribunale di Udine.
Per richiedere l’ammissione alla Camera Civile di Udine, è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull’ammissione. Il richiedente si intenderà ammesso alla Camera Civile degli Avvocati di Udine qualora, entro trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo non deliberi il diniego alla richiesta di ammissione. L’eventuale diniego dovrà essere motivato.
Art. 4) Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Collegio dei Probiviri;
Tutti gli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese vive, documentate o autorizzate, sostenute dai membri degli Organi sociali nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 5) Assemblea degli associati
L’Assemblea è convocata dal Presidente.
Essa deve tenersi almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro il mese di marzo.
L’Assemblea, inoltre, è convocata ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.
La convocazione avverrà mediante avviso da pubblicare sul sito web dell’Associazione, da affiggere sulla bacheca dell’Ordine degli Avvocati di Udine almeno dieci giorni prima dell’adunanza e da comunicarsi agli Associati anche via e-mail. A tal fine, ogni Associato comunica all’Associazione l’indirizzo di posta elettronica, presso il quale desidera ricevere la convocazione per l’Assemblea, impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni.
L’invito conterrà l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni inerenti alle modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno un terzo degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione, occorre la presenza di almeno metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Hanno diritto al voto solo gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.
L’Assemblea delibera su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo pone all’ordine del giorno, approva i bilanci preventivi e consuntivi, elegge, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo, determinando previamente il numero dei rispettivi componenti, i membri del Collegio dei Probiviri e nomina eventuali soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo.
Le riunioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario su apposito libro. Le deliberazioni obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le risultanze del libro delle Assemblee fanno prova tra gli Associati e verso i terzi.
Art. 6) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri fino ad un massimo di undici. I membri del Consiglio Direttivo devono essere Associati e durano in carica tre anni. I suoi componenti sono sempre rieleggibili, fermo restando che eventuali mandati consecutivi non potranno mai essere superiori a due.
Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi, con qualsiasi mezzo, almeno un giorno prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
In caso di dimissioni o d’impossibilità ad esercitare le funzioni da parte di uno o più membri, con un massimo di tre, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla loro immediata sostituzione mediante cooptazione tra gli Associati e ciò sempre che resti in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo. I membri cooptati restano in carica fino alla scadenza dell’esercizio in corso.
Nel caso di dimissioni o d’impossibilità ad esercitare le funzioni da parte della maggioranza dei componenti, tutti i consiglieri in carica, anche se non dimissionari, si intenderanno decaduti e il Consiglio opererà, fino alla sua sostituzione, in regime di prorogatio.
Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni da parte della maggioranza, il Presidente, ancorché dimissionario, dovrà convocare l’Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di inerzia del Presidente, l’Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di ciascun membro del Consiglio Direttivo, ancorché dimissionario.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in organi rappresentativi o associativi della categoria forense.
Il Consiglio Direttivo:
a) delinea il programma delle attività della Camera Civile degli Avvocati di Udine;
b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
c) attua le finalità previste dallo statuto e le deliberazioni dell’Assemblea;
d) delibera sulle richieste d’ammissione all’Associazione e sulla eventuale esclusione degli Associati per gravi motivi e previa audizione dell’interessato;
e) stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale a carico degli Associati e il termine per il relativo pagamento;
f) redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;
g) forma eventuali regolamenti, anche elettorali, per il miglior funzionamento della Camera Civile;
h) istituisce eventuali commissioni di studio od organizzative, conferendo ad esse specifiche deleghe;
i) propone all’Assemblea la nomina di eventuali soci onorari.
Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario su apposito libro.
Art. 7) Presidente dell’Associazione
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito ed è sempre rieleggibile, fermo restando che eventuali mandati consecutivi non potranno mai essere superiori a due.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati.
Il Presidente sovraintende all’attuazione dello statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; rappresenta la Camera Civile degli Avvocati di Udine tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell’Associazione.
Può delegare i poteri di rappresentanza e di gestione ad uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, fissando le modalità d’esercizio della delega.
È sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Art. 8) Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito ed è sempre rieleggibile, fermo restando che eventuali mandati consecutivi non potranno mai essere superiori a due.
Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Segretario tiene ed aggiorna il registro degli Associati e i libri della Camera Civile degli Avvocati di Udine, cura il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti formali previsti dalla legge e finalizzati al regolare funzionamento dell’Associazione, dirama avvisi e convocazioni.
Art. 9) Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito ed è sempre rieleggibile, fermo restando che eventuali mandati consecutivi non potranno mai essere superiori a due.
Egli gestisce, su indicazioni del Consiglio, il fondo comune dell’associazione, predispone la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, che il Consiglio Direttivo sottopone annualmente all’approvazione dell’Assemblea.
Il Tesoriere si incarica della riscossione delle quote associative e di tutta l’attività amministrativa dell’Associazione.
Art. 10) Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti da eleggere tra gli Associati e dura in carica tre anni. Gli eletti procedono alla nomina del Presidente del Collegio. I suoi componenti sono sempre rieleggibili, fermo restando che eventuali mandati consecutivi non potranno mai essere superiori a due.
Esso delibera in modo inappellabile, secondo equità, su qualunque controversia tra gli Associati e l’Associazione, anche in ordine ad eventuali provvedimenti di diniego d’accoglimento della domanda d’iscrizione di nuovi Associati o d’esclusione degli Associati assunta dal Consiglio Direttivo.
La decisione, assunta a maggioranza di voti, dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla richiesta scritta e motivata dell’interessato.
Art. 11) Recesso ed esclusione dell’Associato
L’Associato può sempre recedere dall’Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso.
Il Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, può deliberare l’immediata esclusione dell’Associato per condotta ritenuta incompatibile con le finalità e gli scopi della Camera Civile degli Avvocati di Udine e/o per condotta, entro o fuori l’Associazione, ritenuta non conforme all’onore ed al prestigio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, può deliberare l’esclusione dell’Associato che sia in mora di oltre sessanta giorni nel versamento della quota associativa.
Contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo, l’Associato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esclusione.
Art. 12) Patrimonio
Il patrimonio della Camera Civile degli Avvocati di Udine è costituito dalla quote associative. Tali contributi non sono trasmissibili né per atto inter vivos nè mortis causa, né sono rimborsabili in caso di cessazione, per qualsiasi ragione, della qualità di Associato.
Formano il patrimonio dell’Associazione anche eventuali contributi di enti ed associazioni, donazioni ed eredità elargite per il conseguimento degli scopi statutari e ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta.
Eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e qualunque altra componente patrimoniale, non potranno essere distribuiti né direttamente, né indirettamente durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da fonti normative.
L’Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune, che ne costituisce il patrimonio
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo differente destinazione imposta dalla legge, con divieto di distribuire agli Associati – anche in modo indiretto – utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.
Art. 13) Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il giorno 1 di gennaio e termina il giorno 31 di dicembre di ogni anno.
Art. 14) Adesione ad Enti
L’Assemblea della Camera Civile degli Avvocati di Udine potrà deliberare l’adesione a Enti e/o Organizzazioni giuridiche nazionali ed internazionali.
Art.15 Estinzione e liquidazione
La Camera Civile di Udine potrà estinguersi per deliberazione dell’Assemblea, per sopravvenuta impossibilità di conseguirne gli scopi o per altre cause previste dalla legge. Per effetto del verificarsi di una causa di estinzione l’Associazione verrà posta in liquidazione, l’Assemblea dovrà nominare il (o i) Liquidatore/i e provvederà all’attribuzione dei relativi poteri.
Art. 16) Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, troveranno applicazione le norme del codice civile in materie di associazioni non riconosciute.
Udine, 20 aprile 2009.