Indebito pensionistico – Limiti alla ripetibilità oltre il quarto – Onere della prova – Spetta al ricorrente – Errore nella comunicazione dei dati reddittuali – Rileva anche se non imputabile al pensionato
A fronte della pretesa dell’Istituto di ripetere in tutto o in parte trattamenti pensionistici già erogati, la domanda con cui l’accipiens richieda l’accertamento negativo della sussistenza del diritto dell’Istituto a ripetere quanto corrisposto devolve al Giudice la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto a conseguire la prestazione già ricevuta: ne consegue che grava sull’attore l’onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
2. Poiché l’INPS è obbligata dall’art. 13 della legge n. 412 del 1991 a verificare i dati reddittuali dei pensionati e che tale verifica si pone quale condizione per la ripetizione dell’eventuale indebito previdenziale, il termine annuale entro cui l’Istituto può procedere al recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (nella specie, è stato ritenuto che il termine annuale abbia preso a decorrere solo dalla trasmissione del modello 770 da parte del datore di lavoro dell’accipiens). Ne consegue che il termine decennale di prescrizione dell’azione di indebito decorre solo dal momento in cui l’Istituto abbia conseguito la disponibilità di dati reddituali certi.
3. Ove i dati reddittuali trasmessi siano oggettivamente errati e tale errore non sia imputabile all’INPS, è irrilevante che l’errore non sia imputabile al pensionato, ma ad un terzo (nella specie: il datore di lavoro) dacché l’art. 13 della legge n. 412 del 1991 condiziona la irripetibilità alla esistenza di un errore compiuto dall’Istituto Previdenziale.