Locazione finanziaria – Clausole di indicizzazione dei canoni – Fattispecie – Nullità per indeterminatezza – Nullità ai sensi art. 117 comma 8 D.Lgs. n° 385/1993 (T.U.B.)
Nel contratto di locazione finanziaria sono nulle, sia per indeterminatezza sia a norma dell’art. 117 comma 8 D.Lgs. n° 385/1993 (T.U.B.) (in relazione alle disposizioni di Banca d’Italia in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, sezione III art. 3 comma 3, le quali impongono che “Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, vengono riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione dell’andamento di tale valore nel corso del rapporto”), le clausole di indicizzazione dei canoni che non precisino le modalità di rilevazione dell’andamento del valore del parametro nel corso del rapporto (nella fattispecie è stata ritenuta nulla la clausola di indicizzazione alle variazioni di un tasso di interesse, rispetto ad un valore prefissato, che non indicava i termini della variazione da prendere a riferimento né la fonte univoca di conoscenza della variazione stessa; è stata parimenti ritenuta nulla la clausola di indicizzazione alla variazione di un cambio valutario che non precisava quale dei cambi verificatisi nella giornata di scadenza della rata del canone dovesse essere preso in considerazione, né la fonte univoca di conoscenza del dato).