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Trib. Udine – sentenza n. 345/13 del 18/3/2013 – Giudice Venier

Leasing-intermediazione-finanziaria

Che il contratto di leasing abbia un profilo finanziario,ovvero abbia una funzione di finanziamento, risulta esplicitamente dalla sua denominazione in lingua italiana, che è quella di “locazione finanziaria”, ma tale profilo non vale a farlo rientrare tra i contratti di investimento in strumenti finanziari, né determina la applicabilità al rapporto della disciplina dettata dal d.lgs. 58 del 1998 e la Banca non lo ha concluso in qualità di intermediario finanziario.

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