Responsabilità extracontrattuale – Incidente stradale provocato dall’attraversamento di animali selvatici – Fattispecie
Il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà é incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c.; conseguentemente al danneggiato compete la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’evocata fattispecie: fatto doloso o colposo, danno e rapporto causale (nella fattispecie è stata riformata la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la domanda di risarcimento ravvisando la colpa della P.A. nel semplice fatto dell’omessa collocazione di un cartello di “pericolo attraversamento animali selvatici”, senza che l’attore avesse allegato e provato, anche solo presuntivamente, i caratteri sintomatici della negligenza nella dedotta condotta omissiva costituiti dalla probabilità che in quel tratto stradale si potessero verificare eventi del genere, posto che ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 495/1992 i segnali relativi ad animali selvatici devono essere usati “per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali”).