Leasing – Di godimento – Canone – Natura di corrispettivo per l’uso del bene – Interessi finanziari pattuiti – Applicabilità dell’art. 1284 c.c. – Esclusione – Fondamento
Nel contratto di leasing di godimento, i canoni hanno la funzione principale di corrispettivo per il godimento del bene, con la conseguenza che anche gli interessi finanziari sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma; ad essi non può, pertanto, applicarsi la problematica dell’anatocismo degli interessi prevista per i contratti bancari regolati in conto corrente, con le connesse linee di fido, così come non può trovare analoga applicazione nei contratti di mutuo, ove le rate comprensive anche degli interessi sono previste nel piano di ammortamento.