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Trib. Udine – sentenza n. 1477/12 del 16/11/2012 – Giudice Zuliani *

Esecuzione provvisoria ex lege della sentenza – Disciplina dell’art. 282 c.p.c. – Non riferibilità all’efficacia delle sentenze di accertamento e/o costitutive – Necessità del passaggio in giudicato – Applicabilità della predetta disciplina quanto alle statuizioni di condanna accessorie – Condanna alle spese giudiziali.

Ai sensi del novellato articolo 282 del codice di procedura civile – che nella formulazione vigente per effetto della sostituzione operata dall’art. 33 della legge n. 353 del 1990 non consente di ritenere che l’efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza – deve ritenersi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all’accoglimento o meno della domanda introdotta dalle parti (quale che essa sia).

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