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Trib. Udine – sentenza n. 30/13 del 14/01/2013 – Giudice Venier

Responsabilità civile – professionisti – medici – colpa – presupposti – Acquisizione sufficiente abilità manuale e adeguate conoscenze – Obbligo

Non integra una colpa del chirurgo l’avere eseguito l’intervento con una metodologia diversa da quella tradizionale, senza avere acquisito una adeguata esperienza; affermare che la scelta di una nuova metodologia di intervento da parte del chirurgo che abbia sempre eseguito quel tipo di operazione con un’altra metodologia costituisca di per sé una colpa del sanitario significherebbe escludere qualsiasi possibilità di evoluzione delle tecniche chirurgiche. Una colpa è invece ravvisabile a carico di chi esegue l’intervento senza le necessarie capacità tecniche: obbligo del chirurgo è quello di acquisire una sufficiente abilità manuale e adeguate conoscenze (teoriche) della nuova metodologia adottata, che lo mettano in grado di sperimentarla con sufficienti garanzie di buona riuscita dell’intervento; di conseguenza, l’imperizia del medico non è ravvisabile nell’esecuzione di un trattamento sanitario secondo una metodologia nuova (sia in assoluto, che per quello specifico operatore), ma nell’eseguirlo senza il necessario bagaglio tecnico, che non necessariamente deriva dalla acquisizione di una esperienza diretta.

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