Locazione di cose – Immobili adibiti ad uso di abitazione – Restituzione della cosa locata – Pagamento del corrispettivo sino al rilascio – Condanna in futuro – Fondamento
In tema di locazione di immobili urbani, il diritto del locatore al pagamento del corrispettivo fino all’effettivo rilascio dell’immobile trova titolo nel disposto dell’art. 1591 c.c.. La condanna in futuro del convenuto al pagamento dei canoni che scadranno fino al rilascio dell’immobile trova fondamento nel disposto dell’art. 664 comma 1 c.p.c., norma di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l’ordinamento tutela l’interesse del creditore all’ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l’inadempimento.