Contratti bancari – conto corrente – commissioni massimo scoperto- commissioni per la messa a disposizione dei fondi – legittimità – condizioni
Alla luce del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, le commissioni di massimo scoperto sono illegittime a fronte di utilizzi in assenza di fido, mentre sono lecite a condizione che il saldo sia a debito per un periodo continuativo superiore a trenta giorni nei limiti dello 0,50% sull’ammontare del fido concesso. Le commissioni per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall’effettivo prelevamento sono legittime sempre che commissione e tasso debitore vengano predeterminati, con la limitazione dello 0,50 % trimestrale e che tali condizioni siano pattuite per iscritto nei relativi contratti.