Società in nome collettivo – Responsabilità solidale e illimitata dei soci – Inderogabilità – Opposizione a decreto ingiuntivo – Estraneità del socio all’amministrazione sociale – IrrilevanzaLa responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per i debiti sociali della società in nome collettivo è regola generale e inderogabile (art. 2291 c.c.) che prescinde dalla partecipazione dei soci medesimi all’amministrazione sociale (art. 2295, n° 3, c.c.). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono pertanto del tutto irrilevanti le allegazioni del socio ingiunto in merito alla sua estraneità all’amministrazione sociale e alle ragioni per cui essa si è verificata.