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Trib. Udine – sentenza n. 856 del 20/06/2013 – Giudice Pellizzoni ***

Leasing immobiliare – Accordi di ristrutturazione – Trattative – Concordato preventivo – Giudizi di cognizione – Ammissibilità – Azioni esecutive e cautelari – EsclusioneEventuali trattative tra debitore (conduttore) e creditore (società di leasing immobiliare -locatore) finalizzate ad un accordo per la ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. (nel testo all’epoca vigente, anteriore alla novella introdotta dall’art. 33, 1 co., lett. e) del d. l. 22.06.2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7.08.2012, n. 134) non comportano il divieto di iniziare azioni di cognizione (nella specie, opposizione a decreto ingiuntivo), ma solo il divieto di iniziare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, dal giorno della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese ( 182 bis , terzo comma l. fall. ). Comunque è fatta salva la possibilità di richiedere al Tribunale, anche nel corso delle trattative (e prima della formalizzazione dell’accordo), l’emanazione di un decreto motivato di divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive ( art. 182 bis , sesto comma, l. fall., nel testo introdotto dall’art. 48, del d.l.31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30.07.2010, n. 122), analogamente a quanto previsto dall’art. 168 primo comma, l. fall. nel testo introdotto dalla citata l. n. 134/012 ( in tema di concordato preventivo) che vieta solamente le azioni esecutive e cautelari.

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