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Trib. Udine – sentenza n.759 del 06/06/2013 – Giudice Zuliani ***

banca – segnalazione di “sconfinamento” del creditore – danno – insussistenzaLa segnalazione di “sconfinamento” alla centrale rischi interbancaria non è di per sé sufficiente a costituire fonte di danno e di diritto al risarcimento, poiché consiste in una segnalazione oggettiva sull’ammontare degli affidamenti concessi, che non determina necessariamente una maggiore difficoltà ad ottenere credito, a differenza della segnalazione “a sofferenza”, che presuppone una valutazione di merito della banca sul pericolo di insolvenza del creditore, immediatamente idonea a pregiudicare la reputazione del soggetto nell’ambito del sistema bancario.

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