Sinistro stradale – Responsabilità civile- Risarcimento danni- Onere prova – Presunzioni – Giudicato penalePresupposto per l’azione risarcitoria del conducente nei confronti del proprio assicuratore, ex art. art 149 del Codice della Strada, è l’assenza di responsabilità nella causazione del sinistro. L’accertamento della responsabilità del conducente non presuppone necessariamente l’accertamento di una colpa di guida, basandosi piuttosto sulle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c., vincibili solamente fornendo la prova contraria (art. 2054, comma 2°, c.c.) e dunque dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1°, c.c.). Se la dinamica del sinistro, per come ricostruita nel corso della causa civile, non permette di escludere con certezza un concorso di colpa nell’evento, nemmeno la sentenza penale che avesse, in precedenza, definitivamente escluso l’aggravante della guida in stato di ebbrezza dell’attore, quale causa del sinistro, può escludere il concorso di colpa (in mancanza di altre prove incontrovertibili) poiché in sede penale non valgono le presunzioni di responsabilità che operano in sede civile.