«

»

Trib. Udine – sentenza n. 179/2011 del 19/05/2011- Giudice Vitulli

Il rifiuto del lavoratore di recarsi in trasferta motivato da richieste economiche ulteriori rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva costituisce un inadempimento che può essere sanzionato disciplinarmente; tuttavia tale inadempimento non è talmente grave da integrare una giusta causa e da consentire il licenziamento in tronco; ove il datore di lavoro abbia adottato quest’ultima misura il giudice potrà convertire il recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso rientrando nel suo potere qualificare diversamente la situazione di fatto posta a fondamento del recesso. L’esercizio di tale potere non costituisce violazione al divieto dell’art. 112 c.p.c. di pronunciare ultra petita.

Clicca qui per scaricare la sentenza estesa.