Ove la contrattazione collettiva preveda a carico del datore di lavoro una pensione aziendale in sostituzione dell’obbligo di erogare al dipendente l’indennità di anzianità all’atto della cessazione del rapporto di lavoro per soppressione del posto di ruolo e determini i criteri di calcolo di tale trattamento riferendoli al compimento dei sessanta anni di età, l’innalzamento sopravvenuto ex lege a sessantacinque anni per l’accesso alla pensione INPS, non incide sui criteri di calcolo contrattualmente fissati. Ciò in quanto il contratto collettivo di diritto comune già perfezionato rimane insensibile alle normative sopravvenute specie ove manchi una espressa disposizione che agganci la previsione contrattuale ai mutamenti normativi sopravvenuti.
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