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Trib. Udine – sentenza n. 146/2013 del 18/04/2013 – Giudice Berardi

Non è prestazione di lavoro subordinato quella di contenuto ausiliario e gestorio resa dal fallito e collegata alla prosecuzione di una precedente attività imprenditoriale svolta dallo stesso, allorché risulti provato il suo interesse a preservare i valori aziendali e di avviamento della propria precedente attività e favorire l’attività di consulenza commerciale svolta da altra e terza impresa a lui riferibile ed alla sua famiglia; pertanto non può ritenersi provato il vincolo della subordinazione ove il fallito si limiti ad allegare solamente la prestazione lavorativa, senza dare prova di un vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’asserito datore di lavoro e dell’esercizio di un assiduo potere di vigilanza e controllo da parte di quest’ultimo.

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