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Trib. Udine – ordinanza del 27/05/2013 – Giudice Vitulli

E’ legittimo il licenziamento della lavoratrice per riduzione del personale per chiusura dell’unità produttiva di un’impresa esercente una pluralità di centri estetici colpita da crisi aziendale cui la lavoratrice era addetta; mentre è conforme a correttezza e buona fede la scelta dell’imprenditore di trasferire altra addetta all’unità chiusa ad altra e diversa unità attiva, a nulla valendo la maggiore anzianità e le mansioni più estese della lavoratrice licenziata a fronte di un preesistente inserimento della lavoratrice trasferita nell’unità produttiva superstite dovuto alle frequenti trasferte ivi eseguite dalla stessa; del pari non rende illegittimo il licenziamento l’apertura di una nuova unità produttiva ove non risultino incrementi occupazionali.

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