E’ legittimo il licenziamento della lavoratrice per riduzione del personale per chiusura dell’unità produttiva di un’impresa esercente una pluralità di centri estetici colpita da crisi aziendale cui la lavoratrice era addetta; mentre è conforme a correttezza e buona fede la scelta dell’imprenditore di trasferire altra addetta all’unità chiusa ad altra e diversa unità attiva, a nulla valendo la maggiore anzianità e le mansioni più estese della lavoratrice licenziata a fronte di un preesistente inserimento della lavoratrice trasferita nell’unità produttiva superstite dovuto alle frequenti trasferte ivi eseguite dalla stessa; del pari non rende illegittimo il licenziamento l’apertura di una nuova unità produttiva ove non risultino incrementi occupazionali.
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