Il vizio rilevante ai fini della risoluzione del contratto non è un vizio grave, bensì quello che abbia un’influenza “apprezzabile” sul valore del bene compravenduto o promesso in vendita, concetto sostanzialmente equivalente a quello di non scarsa importanza dell’adempimento di cui all’art. 1455 c.c. sulla disciplina generale dei contratti.
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