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Trib. Udine – sentenza n. 81/2012 del 19/12/2012 – Giudice Berardi *

L’indennità di disoccupazione, in presenza di tutti gli altri requisiti (non volontarietà della disoccupazione, biennio di anzianità contributiva, un anno di contribuzione nel biennio), spetta al lavoratore che abbia impugnato il licenziamento e rinunciato in sede transattiva all’impugnazione; infatti Il licenziamento impugnato seguito da un accordo transattivo in sede sindacale con il quale viene definito ogni aspetto inerente al pregresso rapporto ed alla sua cessazione non è assimilabile all’ipotesi di dimissioni e non dà origine ad uno stato di disoccupazione volontaria; pertanto non trova applicazione l’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione agricola e non agricola comminata in caso di dimissioni dall’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998; non rilevano ai fini di tale esclusione le somme riconosciute dal datore di lavoro in sede transattiva a fronte della rinuncia all’impugnazione del licenziamento, mentre rileva l’improseguibilità del rapporto lavorativa riconducibile al licenziamento mai revocato.

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