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Trib. Udine – sentenza n. 246/2012 del 26/09/2012 – Giudice Berardi

L’esercizio di un’impresa commerciale da parte di un pubblico impiegato, anche se svolto per interposta persona, è incompatibile con il permanere del rapporto di pubblico impiego. Qualora venga pronunciata la decadenza dall’impiego e contemporaneamente sia intimato il licenziamento disciplinare, l’esame dei due diversi provvedimenti deve essere condotto distintamente essendo gli stessi atti autonomi ed indipendenti l’uno dall’altro. Ove il provvedimento del licenziamento disciplinare risulti adottato in violazione delle norme anche regolamentari sul procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni espulsive, il licenziamento è affetto da nullità ma il lavoratore matura esclusivamente il diritto al risarcimento del danno nella misura minima irriducibile pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, mentre non è dovuta la reintegrazione o la ricostituzione del rapporto di lavoro operando in senso contrario e producendo i suoi effetti l’intervenuta decadenza.

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