Nell’ambito di contratto preliminare di compravendita immobiliare con impegno dell’acquirente alla retrocessione di un’area, costituisce contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c. la clausola che preveda la possibilità per il promittente venditore di nominare un terzo cui venga retroceduta l’area all’atto di stipula del definitivo, qualora sia già stata eseguita parte della prestazione. Pertanto è valida ed efficace ex art. 1402 c.c. la nomina del terzo avvenuta con atto notificato anteriormente alla stipula (mai avvenuta) del contratto definitivo. Affinchè la sostituzione del contraente sia efficace, non è per converso necessaria l’accettazione del retrocedente prevista per la diversa ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 – 1407 c.c.
clicca qui per scaricare la sentenza estesa.
Pagine: 1 2