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Trib. Udine – sentenza n. 766/2013 del 07/06/2013 – Giudice Pellizzoni *

La riassunzione, dopo la pronuncia di incompetenza per materia del Giudice adito in causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’effetto di trattare in cognizione ordinaria solo la pretesa azionata dal creditore e le eventuali altre introdotte e non più la causa di opposizione, poiché quest’ultima deve ritenersi caducata, per nullità del decreto ingiuntivo, anche in assenza di espressa pronuncia sul punto.

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