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Trib. Udine – sentenza n.1210/2013 del 07/10/2013 – Giudice Zuliani

Nell’ambito di contratto d’appalto per la ristrutturazione di immobile, in cui il committente abbia rifiutato di adempiere, ex art.1460 c.c., ad uno stato di avanzamento dei lavori, è illegittima la sospensione dell’opera da parte dell’appaltatore qualora la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori e posta a base dello stato di avanzamento medesimo, non rispecchi le opere effettivamente già eseguite e non sia stata accettata senza riserve dal committente.

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