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Trib. Udine – Sentenza n. 1391/2013 del 11/11/13 – Giudice Antonini

In tema di contratti di telefonia mobile, la risoluzione del rapporto tra le parti che avviene per “disattivazione” delle SIM da parte del gestore, in seguito alla decorrenza del termine di dodici mesi dal giorno dell’ultima ricarica, impone l’obbligo per il gestore medesimo di restituire il credito residuo risultante sulla SIM in favore del possessore/utilizzatore, in linea con le direttive di cui al D.L. Bersani 31.1.2007 n. 7, il quale ultimo prevede altresì l’iter per la restituzione del credito residuo, consistente nell’attivazione dapprima, della procedura di conciliazione avanti al Comitato Regionale per le Comunicazioni e, atteso l’esito negativo della conciliazione, promuovendo il giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, onde veder accertato l’obbligo restitutorio in capo alla convenuta.

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