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Trib. Udine – Sentenza n. 1391/2013 del 11/11/13 – Giudice Antonini *

In tema di contratti di telefonia mobile, la domanda giudiziale volta al risarcimento dei danni, in seguito all’accertamento della risoluzione del rapporto tra le parti e della mancata restituzione, da parte del gestore, del credito residuo risultante sulla SIM in favore del possessore/utilizzatore, non può essere accolta in assenza della prova del danno effettivamente patito, non sussistendo nemmeno il diritto al riconoscimento di un eventuale danno morale.

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