Il conferimento del potere di rappresentanza e assistenza in giudizio all’avvocato, mediante sottoscrizione (non disconosciuta) di un mandato alle liti, costituisce prova della sussistenza di un contratto d’opera professionale che giustifica il diritto al compenso del professionista. Tuttavia, l’inadempimento connesso agli obblighi d’informazione del cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, così come l’intempestiva indicazione al giudice delle prove indispensabili per l’accoglimento della domanda, costituiscono manifestazione di negligenza del difensore, in particolare di gravissimo inadempimento degli obblighi di diligenza e perizia richiedibili al professionista medio, salvo che egli dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell’art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso.
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