Ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare amministrativo, non è necessario il preventivo accertamento, in concreto, del reato di guida in stato di ebbrezza, né una valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, quanto piuttosto il mero riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Trattasi di un atto prefettizio dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla sola determinazione della durata della misura, secondo una valutazione compiuta sulla base degli atti trasmessi dalla Polizia, sui quali si esaurisce anche l’esame circa la presenza del “fumus.”
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