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Trib. Udine – Sentenza n. 1557/2013 del 06/12/2013 – Giudice Chiarelli *

Va esclusa una sovrapposizione tra la sospensione della patente di guida disposta in via cautelare dal prefetto e la sanzione accessoria che viene inflitta dal giudice penale all’esito dell’accertamento del reato. I due provvedimenti hanno finalità e presupposti diversi tra loro; in particolare, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini all’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio dell’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.

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