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Trib. Udine – sentenza n. 728/2013 del 28/05/2013 – Giudice Zuliani *

La gestione di una trattativa per la cessione dell’attività commerciale gestita dalla s.a.s. da parte del socio accomandante non può essere relegata al “momento esecutivo” del rapporto obbligatorio, con conseguente irrilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 2320 c.c.. Infatti, una cosa è l’attuazione di un rapporto obbligatorio e una cosa diversa è la trattativa per raggiungere un accordo di tipo transattivo nel momento in cui si verifica l’impossibilità di dare regolare attuazione a quel rapporto.

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