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Trib. Udine – sentenza n. 1395/2010 del 27/09/2010 – Pres. Rel. Pellizzoni **

Qualora venga meno il rapporto di fiducia, il fiduciario ha l’obbligo di ritrasferire al fiduciante i beni a lui intestati e tale dovere è azionabile da quest’ultimo ai sensi degli artt. 1706 e 2932 cod. civ.

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