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Trib. Udine – sentenza n. 1395/2010 del 27/09/2010 – Pres. Rel. Pellizzoni ***

Il termine di centottanta giorni per l’offerta in opzione ai soci della quota azionaria, previsto dalle norme sul recesso, di cui agli artt. 2437 ter e quater, cod.civ., decorre non già dalla manifestazione della volontà di recedere da parte del socio, ma dal momento in cui sia stato individuato il valore della partecipazione, nel caso in cui il valore determinato dagli amministratori sia stato contestato dal recedente e la sua definitiva determinazione sia stata devoluta alla decisione di un arbitratore, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 2437 ter. Prima di tale momento l’esercizio del diritto di opzione è impossibile, non essendo stato ancora determinato in termini monetari il corrispettivo da liquidare al socio, mediante collocamento della partecipazione presso gli altri soci o i terzi o mediante acquisto da parte della stessa società, non potendo le azioni essere offerte in opzione ai soci e ai terzi ad un valore diverso a quello determinato dagli organi societari o dall’arbitratore.

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