Il concetto di “gravi difetti” di cui all’art. 1669 c.c. non è limitato ai vizi che mettono a rischio la stabilità di un edificio, essendo sufficiente che si tratti di vizi che limitano in maniera “apprezzabile” il godimento dell’opera. Nella fattispecie i vizi limitano in modo più che apprezzabile il godimento del terrazzo che non può essere considerato una parte marginale dell’unità abitativa. Ne deriva che l’impresa costruttrice è tenuta a risarcire il danno manifestatosi nei dieci anni dal compimento dell’opera.
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