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Trib. Udine – Sentenza n. 155/2014 del 17/4/2014 – Giudice Berardi

Lavoro occasionale accessorio – Prestazione di lavoro da parte di pensionato per l’ex datore di lavoro – Presunzione di continuità – Non sussiste – Limitazione del ricorso a lavoro accessorio occasionale da parte di pensionato in ragione della natura della prestazione – Non sussiste – Danni – Mancato accoglimento del ricorso ammnistrativo da parte di Ente Previdenziale – Risarcibilità – Non sussiste

1. Qualora un lavoratore, dopo aver cessato un rapporto di lavoro con un datore di lavoro e avendo conseguito il trattamento di quiescenza, presti a favore della medesima impresa con cui aveva lavorato prima del pensionamento attività di lavoro occasionale accessorio, pur avente ad oggetto mansioni analoghe a quelle svolte in costanza di rapporto di lavoro, non è consentito presumere che vi sia continuità tra i due rapporti di lavoro, salva la rigorosa prova della simulazione oggettiva dell’atto solutorio del rapporto di lavoro subordinato.

2. A seguito della novella introdotta dalla l.9.4.2009 n.33 che ha esteso l’utilizzabilità del lavoro occasionale accessorio a qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati, non possono essere legittimamente individuate specifiche limitazioni od esclusioni all’utilizzabilità di questa tipologia negoziale relative alle attività concretamente svolte dal prestatore di lavoro occasionale.

3. In difetto di allegazione e prova di pregiudizi diversi da quelli tipicamente gravanti sulle parti in qualsiasi procedimento amministrativo e/o giudiziario, la autonoma domanda di risarcimento per il “danno all’immagine ed economico” non può essere accolta, trovando tali pregiudizi adeguato ristoro nell’ambito del regolamento delle spese processuali.

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