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Trib. Udine – sentenza n. 1113/2013 del 16/9/2013 – Giudice Venier

Contratto di mutuo –Determinazione del tasso di interesse con riferimento all’Euribor – Nullità – Esclusione

Non è fondata l’eccezione di nullità della pattuizione del tasso di interesse di un contratto di mutuo determinato con riferimento al tasso Euribor, che deriverebbe dalla pretesa violazione dell’art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” (che vieta, tra l’altro, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”). Se è vero infatti che l’ammontare dell’Euribor – tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee, fissato dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra le medesime, con un criterio di calcolo inteso a evitare l’incidenza di tassi anomali – può essere influenzato dalle singole banche, ciò non basta per affermare l’illiceità del meccanismo. L’eccepita nullità richiede invece l’esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione dell’Euribor attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito: accordi dei quali non vi è prova.

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