Collazione di immobile – in natura o per imputazione – facoltà di scelta.
Il coerede donatario può ritenere il bene donato e restituire ai coeredi in danaro il valore degli immobili collazionati senza necessità di alcuna dispensa dalla collazione per l’esercizio di tale facoltà, atteso che il donante ha il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non di vincolare quest’ultimo, qualora a ciò tenuto, a conferire in natura il bene ricevuto ovvero per imputazione.