Codice del Consumo – Danno non patrimoniale da vacanza rovinata – risarcibilità – limiti.
Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale che derivi dall’inadempimento delle prestazioni di un viaggio tutto compreso. Infatti, a prescindere dall’esistenza o meno di un illecito penale, il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata può essere accordato ai sensi dell’art. 93 del codice del consumo solo ove si tratti di vendita di un pacchetto turistico – secondo la definizione di cui all’art. 84 del codice – e anche della previsione dell’art. 5 della direttiva CE 90/314/CE, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 12.03.2002, nella causa C – 168/00.