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Trib. di Udine – Sent. n. 1288/2013 del 22/10/2013 – Giudice Venier

contrato di locazione – nullità – omessa – registrazione

I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati. La nullità è correlata alla omessa “registrazione” del contratto che consiste nell’ annotazione in apposito registro dell’atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l’indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell’atto, delle parti e delle somme riscosse, non anche al mancato adempimento della obbligazione tributaria connessa alla registrazione e, dunque, neppure al mancato versamento delle rate in cui l’imposta può venire suddivisa, anche in caso di proroga o rinnovazione del contratto. Il mancato pagamento dell’ imposta di registro annualmente dovuta per i contratti di locazione trova sanzione solamente sul piano tributario.

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