OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – INCOMPETENZA PER MATERIA – RIASSUNZIONE –- CADUCAZIONE DELL’OPPOSIZIONE – TRATTAZIONE IN COGNIZIONE ORDINARIA
La riassunzione, dopo la pronuncia di incompetenza per materia del Giudice adito in causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’effetto di trattare in cognizione ordinaria solo la pretesa azionata dal creditore e le eventuali altre introdotte e non più la causa di opposizione, poiché quest’ultima deve ritenersi caducata, per nullità del decreto ingiuntivo, anche in assenza di espressa pronuncia sul punto.