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Trib. Udine – sentenza n. 939/14 del 8.7.2014 – Giudice Chiarelli

Processo con pluralità di parti – Litisconsorzio facoltativo – Perdurante autonomia dei giudizi riuniti nei gradi di impugnazione – Conseguenze – Fattispecie

Nel processo con pluralità di parti derivante non dall’infrazionabilità soggettiva del rapporto sostanziale dedotto, ma da una situazione iniziale o sopravvenuta di litisconsorzio facoltativo, non si determina per ciò stesso una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale nei gradi successivi e nelle fasi ulteriori del giudizio.
Conseguentemente si applica anche in tale ordine di casi il principio generale per cui la riunione di più cause in un unico contesto non fa venir meno l’autonomia dei singoli giudizi e delle relative decisioni, onde la sentenza che decide simultaneamente le distinte domande, pur essendo formalmente unica, si distingue in altrettante pronunzie quante sono le cause decise e ciascuna pronunzia è soggetta al rispettivo regime formale e temporale di impugnazione (nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto da un litisconsorte facoltativo, chiamato in causa dopo l’entrata in vigore della riforma introdotta con la legge n. 69/2009, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza non notificata, benché la causa fra l’attore ed il convenuto fosse stata radicata prima della modifica normativa ed il termine di impugnazione valido fra questi ultimi fosse perciò di un anno).

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