«

»

Corte d’Appello di Trieste sentenza n. 655 del 31.07.2013 – Presidente Drigani, Relatore Colarieti**

Responsabilità civile – danni – Risarcimento – Concorso di colpa del danneggiato – Azione recuperatoria INAIL – Limiti

Il concorso di colpa del danneggiato non comporta automatica riduzione della pretesa recuperatoria dell’Inail. Ciò sta a significare che, qualora sia accertato dal giudice, nel determinare l’importo del danno civilisticamente risarcibile, il concorso del soggetto leso, dovrà essere solo verificata la capienza dell’importo preteso in regresso rispetto a quello determinato secondo le regole della responsabilità civile e decurtato per effetto del concorso di colpa.

clicca qui per scaricare la sentenza estesa.