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Trib. Udine – sentenza n. 858/2014 del 18.06.2014 – Giudice Massarelli

Diritto bancario – Usura – Individuazione tasso soglia – Istruzioni della Banca d’Italia – Derogabilità della legge – Esclusione

Per accertare se vi è stato superamento del tasso-soglia non si deve ricostruire il TEG (Tasso Effettivo Globale) secondo le istruzioni della Banca d’Italia, ma in base alla legge, per poi raffrontarlo col TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) fissato trimestralmente con decreto ministeriale. Dal punto di vista giuridico, è del tutto irrilevante sia l’illegittimità del procedimento di raccolta dei dati sia la disomogeneità matematica dei valori in gioco, né si può affermare che l’aver seguito le istruzioni impartite dalla Banca d’Italia giustifichi a posteriori il contegno tenuto. Le istruzioni della Banca d’Italia, in questo ambito, non hanno alcuna efficacia normativa né tantomeno precettiva nei confronti del giudice, quando si accinge ad accertare il TEG applicato dalla singola banca convenuta in giudizio rispetto alla singola operazione censurata; né la legge né alcuna altra fonte di diritto abilitano la Banca d’Italia a derogare o integrare quanto previsto dalla legge n° 108/1996 per stabilire le modalità di calcolo del TEG.

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