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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 422/2014 del 27 luglio 2014 – Presidente Oliviero Drigani, Cons. Est. Vincenzo Colarieti

GIUDIZIO D’APPELLO – VIOLAZIONE ART. 342 c.p.c. : INAMISSIBILITA’DEL GIUDIZIO D’APPELLO

Per superare la soglia dell’ammissibilità dell’appello è indispensabile che dall’atto di appello nel suo complesso emergano con immediatezza: 1) le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi la nuova formulazione all’intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate; 2) le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che sorregano tale richiesta; 3) il risultato finale (che si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni,) che l’appellante vuole conseguire.
Tale contenuto minimo dell’atto di appello è funzionale: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell’art. 111 Cost.; b) alla corretta applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., ai fini della valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame; c) ad individuare la preclusione derivante dall’impugnazione parziale che importi acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate (art. 329 II comma c.p.c.).

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