Contratto di leasing – Colpa grave del concedente. Invalidità dell’esonero da responsabilità.
Nel contratto di leasing il concedente è responsabile per grave negligenza se omette di verificare il buon titolo del venditore del bene, anche se quest’ultimo è stato scelto dall’utilizzatore. (Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto non valido ai sensi dell’art. 1229, comma 1 c.c., l’esonero di responsabilità reso dall’utilizzatore al concedente.)