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Trib. Udine – ordinanza del 9/09/2010 – Pres. Job – Rel. Zuliani *

Provvedimenti d’urgenza – Requisito della irreparabilità del danno – Comportamento pacificamente contra legem – Sussiste indipendentemente dalla risarcibilità pecuniaria

Il mancato rilascio del bene da parte dell’utilizzatore alla società di leasing proprietaria, in presenza della risoluzione del contratto pacificamente già avvenuta, costituisce un abuso idoneo a provocare all’avente diritto un danno che si protrae e si incrementa finché l’abuso persiste. Sussiste in tal caso quell’irreparabilità del danno che è richiesta per l’emissione di un provvedimento d’urgenza, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione in ordine alla risarcibilità pecuniaria o meno del danno una volta che esso si sia verificato, in quanto il risarcimento a posteriori non può essere considerato un rimedio del tutto equivalente rispetto alla possibilità di evitare a priori che il danno si realizzi.

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