Responsabilità extracontrattuale – Lesione della reputazione – Prova del danno e criteri di liquidazione del risarcimento
Una volta provata la lesione della reputazione (che si identifica con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico) il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) alla
quale il risarcimento deve essere commisurato: intendendosi con tale formula non già che viene risarcita la lesione in sé, ma solo che, provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore.
Per la liquidazione di questo danno occorre naturalmente fare riferimento al principio equitativo, ai sensi degli art. 2056 e 1226 c.c.