Risarcimento del danno – Morte di congiunto – Danno da perdita al diritto alla vita danno tanatologico – Risarcibilità iure hereditatis: esclusione
Nel caso in cui la morte si verifichi immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo, la domanda di risarcimento del danno da “perdita del diritto alla vita”, o danno tanatologico, proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, non può essere accolta, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno. La lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura non può, infatti, essere risarcito quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi post mortem.