Risarcimento del danno – Danno parentale iure proprio – Criteri di risarcibilità – Tabella Tribunale Milano: inapplicabilità
Il danno derivante dalla morte di un congiunto è di natura non patrimoniale per la cui quantificazione è inevitabile ricorrere a criteri equitativi (art. 1226 c.c.), ancorati ad una compiuta analisi delle caratteristiche obiettive del caso concreto ( rapporto di parentela, età della vittima e del congiunto, convivenza o meno, intensità della frequentazione….) quali emergenti dalle prove.
Tali aspetti non sono considerati dalla tabella del Tribunale di Milano, che, pertanto, non può essere condivisa, sia nella parte in cui tratta in modo esattamente equivalente i casi, potenzialmente assai diversi, della morte del genitore e della morte del figlio, sia perchè prevede una forbice troppo esigua tra minimo e massimo rispetto all’enorme varietà di fattispecie concrete rientranti nella categoria “ morte di un genitore”.