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Trib. Udine – sentenza n.374/2012 del 12/12/2012 – Giudice Berardi.

Comparto Sanità – Mobilità Volontaria – Pagamento indennità ferie non godute da parte del primo datore di lavoro – Non sussiste

Nel rapporto di pubblico impiego disciplinato da CCNL Comparto Sanità dd. 5.12.1996, il dipendente che transiti per mobilità volontaria ad altra Azienda Sanitaria, non ha diritto di esigere dalla Azienda presso cui aveva precedentemente lavorato l’indennità di ferie non godute, salvo non deduca e provi, giusto il disposto dell’art.21 CCNL 1994-1997, che il mancato godimento delle ferie è stato determinato da esigenze di servizio o comunque a cause indipendenti alla volontà del medesimo dipendente.

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