Valutazione delle prove – Efficacia probatoria delle scritture contabili fra imprenditori – Prova liberamente valutabile – Fattispecie
La regolare registrazione nella contabilità della controparte delle fatture emesse dal preteso creditore è prova liberamente apprezzabile ai sensi dell’art. 2710 c.c. e da valutare nel contesto complessivo, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Nel caso del conduttore di immobile ad uso non abitativo che agisca per il rimborso di spese di straordinaria manutenzione, sul piano strettamente logico, la registrazione delle fatture nella contabilità della pretesa debitrice (ed il fatto che il debito sia stato riportato nei suoi bilanci) non dimostra l’esistenza dei presupposti del debito, potendo trovare alternativa spiegazione nella irregolarità della tenuta della contabilità (e nella non corrispondenza al vero, in parte qua, dei bilanci). Trattandosi nella specie non di fatture emesse per prestazioni eseguite in favore di un cliente, ma per riversare sulla controparte costi asseritamente sostenuti per la manutenzione dell’immobile locato, la mancata produzione in giudizio (e, addirittura, la mancata allegazione dell’esistenza) dei documenti (come per esempio d.d.t.) dai quali quei costi dovrebbero risultare rappresenta significativo indizio contrario rispetto a quanto desumibile dalle sole risultanze contabili. Rileva inoltre, come comportamento processuale (art. 116, comma 2°, c.p.c.), la mancata offerta di qualsiasi prova, anche testimoniale, dell’esecuzione di lavori di manutenzione per importi complessivamente assai ingenti.